Denuncia di nascita

La denuncia di nascita può essere fatta da:

  • un genitore
  • un’altra persona munita di procura speciale redatta dai genitori.
  • il medico, l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto

nei seguenti modi:

  • entro dieci giorni presso il Comune di residenza dei genitori o in caso di residenza diversa: di regola presso quello della madre
  • entro tre giorni presso il presidio ospedaliero ove è avvenuta la nascita
  • entro dieci giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita

Occorre presentare i seguenti documenti:

  • attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale ove è nato il bambino
  • documento d’identità valido dei dichiaranti.

Quando la dichiarazione è resa presso il presidio ospedaliero, è a cura di quest’ultimo trasmettere l’atto al Comune ove ha sede l’Ospedale o, su specifica richiesta dei genitori, l’atto viene trasmesso al Comune di residenza della madre.

Nel caso in cui i genitori non siano legati tra loro da vincolo matrimoniale ed intendano riconoscere il figlio, devono essere presenti entrambi per sottoscrivere la denuncia di nascita.

Disposizioni sul cognome

L’Ordinamento dello stato civile (ART. 33 DPR 396/2000) stabilisce che il bambino debba portare il COGNOME del padre nei casi di filiazione legittima e di riconoscimento da parte del padre.

Disposizioni sul nome

L’Ordinamento dello stato civile (ARTT. 34,35,36 DPR 396/2000) vieta di imporre al bambino lo stesso nome del PADRE vivente, FRATELLO o SORELLA viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. 

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici, anche separati NON SUPERIORI A TRE. In questo ultimo caso tutti gli elementi del nome dovranno essere sempre riportati in tutti i documenti anagrafici e di stato civile nonché personali. 

Se il dichiarante della nascita non dà il nome al bambino, vi supplisce l’ufficiale dello Stato Civile.

Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l’ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome.

Codice Fiscale

All’atto della denuncia di nascita, l’ufficio Stato Civile si collega telematicamente all’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione del Codice Fiscale al nuovo nato.

Il codice Fiscale verrà recapitato tramite posta direttamente all’indirizzo di residenza.

Pubblicazioni di matrimonio

Prima della celebrazione del matrimonio, qualunque sia il rito scelto, i nubendi hanno l’obbligo di richiedere le pubblicazioni di matrimonio nel Comune di residenza.
Le pubblicazioni di matrimonio servono per verificare che i nubendi abbiano tutti i requisiti fissati dal Codice Civile per contrarre matrimonio e rendere noto a terzi la loro volontà di sposarsi dando la possibilità di fare opposizione.
Gli sposi al momento della richiesta di pubblicazione, si devono presentare muniti di:

  • documento d'identità
  • n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 (nel caso entrambi gli sposi siano residenti a Villa di Serio) oppure 2 marche da bollo da Euro 16,00 (se gli sposi hanno la residenza in due comuni diversi);
  • la richiesta del parroco o del ministro di culto competente per territorio, nel caso di matrimonio concordatario o altro culto acattolico;

Nel caso in cui uno degli sposi sia cittadino straniero:

  • il nullaosta al matrimonio, rilasciato dall’ambasciata / consolato straniero presente in Italia, tradotto in lingua italiana e legalizzato nella firma dalla locale Prefettura.

Tale nulla-osta deve contenere le complete generalità del futuro sposo, vale a dire, nome e cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità,cittadinanza, residenza , stato civile, e la dicitura che “giusta le leggi vigenti nello Stato che rilascia il documento, il matrimonio contratto dal proprio cittadino, esplica effetti ed è quindi valido.
 
Tutto il resto della documentazione viene acquisita d’ufficio dall’Ufficiale di Stato Civile.
 
Quando l’Ufficio ha reperito tutta la documentazione necessaria, redige l’atto di pubblicazione che dovrà rimanere esposto all’Albo Pretorio Comunale per 8 giorni consecutivi.
Decorsi tre giorni da tale periodo il matrimonio potrà essere celebrato entro i sei mesi successivi.
Si precisa che i futuri sposi devono essere maggiorenni (se minorenni devono essere autorizzati dal Tribunale per i Minorenni).

Si consiglia per i casi particolari di contattare l’Ufficio Stato Civile / Anagrafe.
 
Al termine del periodo di pubblicazione, l’Ufficio rilascia un Certificato di Eseguita Pubblicazione che dovrà essere consegnato al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio religioso oppure al Sindaco del Comune dove verrà celebrato il matrimonio civile.

Matrimonio civile

Gli adempimenti che gli sposi devono svolgere, nel caso in cui abbiano intenzione di contrarre matrimonio civile a Villa di Serio sono:

  • richiesta di pubblicazione di matrimonio presso il comune di residenza di uno degli sposi.
  • concordare con il sindaco la data e l’orario del matrimonio

Devono inoltre presentare all’Ufficio Stato Civile di questo comune:

  • documenti d’identità validi degli sposi
  • dichiarazione scelta regime patrimoniale su modulo fornito dall’ufficio
  • documenti d’identità dei testimoni (1 testimone per ciascuno)
  • ricevuta di pagamento noleggio Salone Nobile
  • eventuale Delega del Sindaco se entrambi gli sposi non sono residenti.

Costo utilizzo Salone Nobile
Gratuito: entrambi gli sposi residenti nel Comune di Villa di Serio
100 Euro: uno solo degli sposi residente nel Comune
366 Euro: entrambi gli sposi non residenti nel Comune

Separazione consensuale e divorzio

Con la celebrazione del matrimonio si costituisce il regime legale di comunione dei beni patrimoniali (limitatamente agli acquisti successivi al matrimonio).
Se i coniugi decidono di optare per il regime patrimoniale di separazione dei beni devono dichiararlo all’atto del matrimonio: in questo caso ognuno rimarrà titolare esclusivo dei beni acquistati anche dopo il matrimonio. Per scegliere il regime di separazione dei beni, dopo la celebrazione del matrimonio, è necessario stipulare un atto davanti ad un notaio. Si precisa che in caso di matrimonio civile deve essere fatta una dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile al momento della richiesta di pubblicazione; in caso di matrimonio religioso, invece la dichiarazione deve essere fatta direttamente al Parroco.

Separazione consensuale e divorzio in vigore dal 11.12.2014

Dal 11 dicembre 2014 la Legge n. 162/2014 ha introdotto una nuova procedura per la separazione consensuale   e il divorzio (scioglimento del matrimonio civile e cessazione effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso), senza ricorso obbligatorio al giudice ordinario presso il Tribunale.
I coniugi hanno due possibilità:

  1. separazione consensuale e divorzio di fronte ad un avvocato (l’accordo tra i coniugi è chiamato  “Convenzione di Negoziazione Assistita”);
  2. di fronte all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove ci si è sposati o nell’attuale comune di residenza (la procedura del ricorso presentato al Tribunale Civile, con l’assistenza del legale è comunque rimasta in vigore, non è stata abrogata).
     

La separazione e il divorzio avanti all’Ufficiale di Stato Civile
La nuova legge  introduce la possibilità di separarsi e divorziare rivolgendosi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi o del Comune dove ci si è sposati.

Molto importante
L’accordo avanti all’Ufficiale di Stato Civile:

  1. non può contenere patti e/o accordi di trasferimento patrimoniale (trasferimento proprietà immobiliari, ecc.)  
  2. i coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap o figli maggiorenni non autosufficienti economicamente.
     

I coniugi si devono presentare contestualmente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per dichiarare la loro volontà di separarsi consensualmente o divorziare.
Successivamente si procederà a compilare l'accordo e a sottoscriverlo.
Trascorsi 30 giorni i coniugi devono nuovamente presentarsi avanti all’Ufficiale di Stato Civile per confermare la loro volontà a separarsi o divorziare.
 
La mancata conferma dell’accordo determina la non conclusione del procedimento.
 
L’accordo reso avanti all’Ufficiale di Stato Civile viene redatto in forma scritta pena la nullità  e trascritto nei registri di matrimonio, è un accordo con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà al fine di per separarsi o divorziare in via amichevole e consensualmente.

Riduzione tempi divorzio 
Con la Legge n. 55 del 06.05.2015 (in vigore dal 26.05.2015) vengono ri dotti i tempi tra la separazione e il divorzio:

  • 12 mesi in caso di separazione personale;
  • 6 mesi in caso di separazione consensuale.

Procedura:
Per informazioni più dettagliate e i documenti da presentare contattare l’Ufficio Stato Civile 
Clicca qui per il Modello  che ognuno dei ex coniugi devono presentare all'Ufficio Stato Civile allegando il proprio documento di riconoscimento.
 

Costo: 16,00 Euro

Unioni civili

Legge 20 maggio 2016 n. 76

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016, n. 76, che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

L'Unione civile, può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso presso qualsiasi comune.

Gli adempimenti che gli interessati devono svolgere, nel caso in cui abbiano intenzione di contrarre unione civile a Villa di Serio sono:

  • presentarsi insieme presso l’Ufficio di Stato Civile per fare  dichiarazione di richiesta di costituzione dell’unione civile;
  • concordare con il Sindaco la data e l’orario dell’unione.

Devono inoltre presentare all’Ufficio Stato Civile di questo comune:

  • documenti d’identità validi 
  • dichiarazione scelta regime patrimoniale su modulo fornito dall’ufficio
  • documenti d’identità dei testimoni (1 testimone per ciascuno)
  • ricevuta di pagamento uso Salone Nobile

Costo utilizzo Salone Nobile

  • Gratuito: se entrambi i richiedenti sono residenti nel Comune di Villa di Serio
  • 100 Euro:  uno solo dei richiedenti è residente nel Comune
  • 366 Euro:  entrambi i richiedenti non residenti nel Comune

Scioglimento unione civile

La Legge 76/2016 disciplina anche le modalità di scioglimento delle unioni civili.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile.

Convivenze di fatto

Legge 20 maggio 2016 n. 76

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge n. 76/2016, che disciplina le convivenze tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, purchè residenti insieme e di stato civile libero.

La sola coabitazione non comporta la Convivenza e non attribuisce i Diritti della Convivenza di fatto.

Come costituire una convivenza di fatto

Le coppie conviventi che vogliano istituzionalizzare la loro posizione, devono rendere dichiarazione congiunta  presso l’Ufficio Anagrafe, compilando l’apposita Dichiarazione di costituzione della convivenza, unitamente alle copie dei documenti d’identità.

La documentazione potrà pervenire al comune:

Diritti che si acquisiscono con la convivenza di fatto
Riassunto dell'Art. 1, comma 38 - L. 20 maggio 2016, n. 76 e seguenti
I conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
  • diritti inerenti alla casa di abitazione e successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
  • diritti del convivente nell’attività di impresa;
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Con specifica dichiarazione ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Disciplina dei rapporti patrimoniali
La disciplina dei rapporti patrimoniali presuppone la Dichiarazione di Convivenza di Fatto registrata presso l’Ufficio anagrafe del comune di residenza.

I conviventi di fatto possono altresì disciplinare i propri rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un Contratto di Convivenza da sottoscrivere presso un Notaio o Avvocato.

Il contratto di convivenza e eventuali modifiche o risoluzione dovrà avere la forma scritta di atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
Il contratto di convivenza sarà trasmesso dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula.

Il contratto può contenere: 

  1. l’indicazione della residenza; 
  2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo; 
  3. il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza). 
     

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. 

Il contratto di convivenza si risolve in caso di: 

  1. accordo delle parti (uguali formalità previste per la conclusione del contratto) 
  2. recesso unilaterale
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
  4. morte di uno dei contraenti
     

In caso di risoluzione, i conviventi che avevano scelto il regime di comunione legale dei beni è previsto lo scioglimento della comunione legale.

Scioglimento di una convivenza di fatto

Le parti possono comunicare al comune lo scioglimento della convivenza di fatto (mediante apposito modulo) in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l’iscrizione anagrafica.

Lo scioglimento della convivenza di fatto può avvenire anche unilateralmente, con richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, in questo caso il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione. 

Cittadinanza

L’Ufficio di Stato Civile si occupa di trascrivere nei propri registri tutti i decreti di concessione, acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana.

Per richiedere la cittadinanza italiana, l’interessato deve presentare istanza alla Prefettura di competenza per residenza.

Le informazioni riguardo i requisiti, la documentazione da presentare, la tempistica, costi, ecc. sono reperibili sul sito:

A seguito di concessione di cittadinanza italiana, l’interessato dovrà:

  1. ritirare il Decreto Ministeriale presso la Prefettura (munito di una marca da bollo di Euro 16,00)
  2. consegnare il decreto all’Ufficio di stato civile del comune di residenza
  3. concordare con il Sindaco la data del giuramento (che deve avvenire entro 6 mesi dalla data del decreto)
  4. alla data stabilita presentarsi per il giuramento e firmare l’atto di stato civile.
     

A richiesta dell’interessato si provvede al rilascio di

  • nuova carta d’identità
  • passaporto italiano
  • modifica codice fiscale (previa verifica nuove generalità)
Denuncia di morte

La denuncia viene effettuata normalmente entro le ventiquattro ore successive al decesso per tutti i morti nel territorio comunale.
La denuncia di morte viene fatta da congiunto o imprese specializzate presentando la scheda ISTAT compilata dal medico curante che certifica il decesso.

Se il decesso è avvenuto presso una abitazione privata occorre la preventiva visita del medico necroscopo.

In caso di incidenti o morti sospette è indispensabile l’autorizzazione al seppellimento rilasciata dalla Procura della Repubblica.

Se la persona deceduta aveva espresso la volontà di essere cremata, occorre presentare all’Ufficio, oltre ai documenti già menzionati, la dichiarazione della volontà della persona deceduta; per coloro che erano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini anche la cremazione occorre che la dichiarazione di volontà sia convalidata dal Presidente dell’associazione.
In mancanza di volontà espressa tramite testamento, il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo possono dichiarare con uno scritto la volontà espressa dal  defunto in vita, di essere cremato.
In entrambi i  casi occorre presentare anche i seguenti documenti:

  • il certificato in carta libera del medico di famiglia o necroscopo con firma autentica dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  • in caso di morte sospetta occorre il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria.
Certificazioni di Stato Civile

L’Ufficio di Stato Civile rilascia i certificati, gli estratti e le copie integrali degli atti di nascita, matrimonio, morte, per eventi avvenuti nel Comune di Villa di Serio.
Il richiedente, quando si presenta allo sportello, deve indicare le generalità delle persone per le quali richiede il certificato; per quanto concerne, invece il rilascio della copia integrale, è necessario che chi vi ha interesse (munito di documento di identità valido) presenti espressa richiesta dando precisa motivazione.
 
Nascita
Il certificato di nascita riporta i dati essenziali ricavati dall’atto di nascita.
L’estratto per riassunto dell’atto di nascita, inoltre, contiene l’ora della nascita ed eventuali annotazioni (matrimonio, divorzio, morte). 
Può essere rilasciato dal Comune di nascita o dal Comune di residenza dei genitori al momento della nascita.
 
L’estratto e la copia integrale sono rilasciati solo dal Comune di nascita. 
 
Per i nati dopo l’entrata in vigore della legge 15.05.1997 n. 127 (Bassanini) al rilascio di dette certificazioni è competente il Comune dove è stata denunciata la nascita o il Comune di trascrizione della denuncia resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuta la nascita. 
 
Matrimonio
Il certificato di matrimonio riporta i dati essenziali ricavati dall’atto di matrimonio.
L’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, inoltre, contiene eventuali annotazioni (separazione, divorzio, regime patrimoniale dei beni).
Può essere rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il matrimonio o dal Comune in cui uno o entrambi gli sposi risiedevano al momento del matrimonio.
 
L’estratto e la copia integrale sono rilasciati solo dal Comune in cui è avvenuto il matrimonio. 
 
Morte
Il certificato di morte riporta i dati essenziali ricavati dall’atto di morte.
L’estratto per riassunto dell’atto di morte, inoltre, contiene l’ora del decesso. 
Può essere rilasciato dal Comune in cui si è verificata la morte o da quello di residenza del defunto al momento del decesso.
 
L’estratto e la copia integrale sono rilasciati solo dal Comune nel quale è avvenuta la morte.
 
Cittadinanza
Il certificato di cittadinanza riporta i dati essenziali ricavati dall’atto di cittadinanza.
La copia integrale contiene l’intero atto di cittadinanza
Può essere rilasciato dal Comune in cui si è avvenuto il giuramento o dichiarazione o attestazione del Sindaco.
 
Unione civile
Il certificato di unione civile riporta i dati essenziali ricavati dall’atto di unione civile e contiene eventuali annotazioni (separazione, divorzio, regime patrimoniale dei beni).
Può essere rilasciato dal Comune in cui è avvenuta l’unione civile o dal Comune in cui uno o entrambi gli sposi risiedevano al momento dell’unione civile.

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Il Comune di Villa di Serio, recependo quanto prescritto dalla Legge 219/2017 e Regolamento attuativo Decreto Ministero della Salute n. 168/2019 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, con la finalità di promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, ha istituito la Banca Dati, ove vengono raccolte a livello nazionale le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). L'iscrizione in tale Registro è riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di Villa di Serio che consegnano all'Ente la propria DAT . Il Registro delle DAT non è accessibile per ragioni di privacy.

Che cosa sono le DAT

Sono delle disposizioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, può esprimere in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati:
- accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche;
- singoli trattamenti sanitari. 
 

Chi le può fare

Qualunque persona che sia:
- maggiorenne;
- capace di intendere e di volere.
Per poter presentare le DAT presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Villa di Serio è necessario essere residenti nel Comune stesso.
 

In che forma si possono manifestare le DAT

La legge 219/2017 dispone che le DAT devono essere redatte

- per atto pubblico, (presso un Notaio)
- per scrittura privata autenticata, (da un Notaio)
- per scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.
Le DAT devono essere consegnate all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Villa di Serio.

Cosa fare

Il cittadino che voglia depositare la propria DAT deve:

1) redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) debitamente sottoscritta dal Disponente, ed eventualmente dal Fiduciario, oltre che dal Fiduciario supplente, se nominati dal Disponente; Il comune non ha in disponibilità un modello specifico. Può essere redatto liberamente chiedendo informazioni al medico curante.

2) compilare e firmare dal disponente e dal fiduciario, eventualmente nominato, il modulo informativo trattamento dati privacy (clicca qui)

3) presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, con fotocopia di un valido documento di identità del disponente e dai fiduciari nominati.

 

Cosa fa l’Ufficio Stato Civile

La DAT viene registrata e numerata dall’ufficio inviata alla Banca Dati Nazionale delle Dat..

L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) in un luogo sicuro.

Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute dell’avvenuto deposito della DAT.
L'addetto ricevente:
- non è responsabile del contenuto delle DAT,
- non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse.
 

Revoca registrazione

L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento.
 

Modifica della Disposizione Anticipata di Trattamento

Il Dichiarante può modificare la propria DAT in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.