La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere redatta dal cittadino maggiorenne che debba dichiarare un fatto, uno stato o una qualità personale o a diretta conoscenza dell’interessato, per la successiva produzione all’ente richiedente.
Se la dichiarazione viene presentata ad una Pubblica Amministrazione non necessita di autenticazione della firma da parte del funzionario comunale, salvo nel caso in cui l’istanza o la dichiarazione abbiano un contenuto di carattere economico (richiesta di riscossione di ratei maturati ma non riscossi, delega a riscossione delle pensioni, etc).
Le dichiarazioni vanno presentate unitamente alla fotocopia del documento d’identità.
Se la dichiarazione viene presentata ad un ente diverso da quelli della Pubblica amministrazione, è redatta su apposito modello riportante la dichiarazione resa e la firma apposta in presenza del funzionario incaricato, il quale, previa esibizione di un documento d’identità, provvede ad autenticare la sottoscrizione del dichiarante.
Queste dichiarazioni personali sono soggette al controllo dell’ufficio che la riceve.
In caso di falso il dichiarante è punito secondo le norme del Codice Penale.
La dichiarazione può essere redatta in carta libera o in bollo a seconda dell’uso.
I cittadini stranieri extracomunitari possono rendere dichiarazioni solo se le stesse siano documentabili o attestabili presso un Ente pubblico.
Alcuni modelli utilizzabili per rendere tali dichiarazioni sono disponibili nella sezione "Documentazione".
Che cos'è l'autocertificazione
Come previsto dal D.P.R. 445/2000, tutte le certificazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere sostituite con autocertificazioni (su un semplice foglio e firmate dall’interessato, allegando la fotocopia della carta d’identità) senza oneri di spesa, né di autenticazione di firma.
Possono essere autocertificati tutti i dati anagrafici
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- stato famiglia
- stato civile
- godimento diritti civili e politici
- esistenza in vita
- nascita e morte di un familiare
I certificati che contengono informazioni non modificabili nel tempo (nascita, morte, titoli di studio, etc) non hanno scadenza; tutti gli altri certificati hanno validità sei mesi.
Il D.P.R. prevede la possibilità di autocertificare anche le seguenti informazioni (modello generico)
- iscrizione in albi ed elenchi pubblici
- appartenenza ad ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale, titolo di abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
- situazione economica e reddituale
- qualità di pensionato
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante, tutore, curatore
- iscrizione presso associazioni
Si ricorda che alla presente autocertificazione bisogna SEMPRE allegare la fotocopia di un documento d’identità valido.
Dal 15.11.2021 si possono scaricare per proprio conto o per un componente della famiglia le autocertificazione già precompilate online. E' un nuovo servizio gestito dal Ministero dell'Interno (ANPR)
L'accesso al sito può essere fatto con le credenziali CIE o SPID.
CLICCA QUI qui per il portale ANPR
Autocertificazioni da esibire alle pubbliche amministrazioni
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) in vigore dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Di conseguenza le pubbliche amministrazione e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati al cittadino, ma sono obbligate ad accettare l’autocertificazione.
Pertanto, gli uffici comunali possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, previo il pagamento dei diritti di segreteria di € 0,50 e presentando all’atto della richiesta del certificato di una marca da bollo di € 16,00 per ciascun documento.
L’Autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) e per la stessa non si deve versare alcuna somma (né in marche da bollo, né tanto meno in diritti di segreteria) e all’atto della presentazione non è necessaria l’autenticazione della firma.
Autocertificazioni da esibire ai privati
Dal 15.09.2020 con la modifica apportate all'art. 2 del DPR n.445/2000(dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni")
anche i privati (banche, assicurazioni, posta, caf, datori di lavoro, pensioni private, notai, ecc) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
E’ facoltà del privato che riceve l’autocertificazione chiedere alla pubblica amministrazione i controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni.
Modifica apportata all’art. 71“La Pubblica amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, (...), è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
I modelli sono reperibili nella sezione Documentazione.