L’AIRE è l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero.
È stata istituita nel 1990 a seguito dell’emanazione della Legge n. 470/88 e del suo regolamento di esecuzione DPR n. 323/89.
Essa contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi o per i quali è stata accertata d’ufficio tale residenza.

Chi è competente alla tenuta dell'AIRE?

I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all’estero.
Ciascun comune ha la propria Aire. 
Oltre i dati anagrafici l’AIRE registra l’indicazione relativa all’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza.

Chi deve iscriversi all'AIRE?
  1. I cittadini che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all’estero, per un periodo superiore ad un anno
  2. I cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza
  3. Le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi
  4. I nati da genitori residenti all’estero con cittadinanza italiana

L’iscrizione all’aire dei cittadini , di cui al punto 2 e 3, può essere effettuata solo a seguito della presentazione al Consolato competente di:

  • atto di nascita
  • atto di acquisto cittadinanza italiana
  • esatto e completo indirizzo estero
Diritti e doveri dei cittadini

Iscriversi all’AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell’AIRE.
Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico che comporta la possibilità di esercitare con regolarità il diritto di voto e di ottenere certificati dal comune di iscrizione e dal consolato di residenza.

Chi non deve iscriversi all’AIRE
  • Le persone che intendono recarsi all’estero per un periodo inferiore ad un anno.
  • Lavoratori stagionali
  • Dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero 
  • Militari in servizio presso gli uffici e le strutture Nato.
Come avviene l’iscrizione all’AIRE

Trasferimento di residenza all'estro

L’iscrizione all’AIRE è di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall’interessato, all’Ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello (Cons. 01) e deve essere effettuata entro 90 giorni dall’espatrio.
Tale modello viene trasmesso dal Consolato al comune italiano di ultima residenza dell’interessato o ultima residenza di un genitore o antenato.
La dichiarazione deve essere accompagnata, laddove necessario, dai relativi documenti (atto di nascita e attestazione consolare del possesso della cittadinanza ed esatto indirizzo estero).
L’iscrizione all’Aire comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente.
Si consiglia, prima di partire, di recarsi all’anagrafe del comune di residenza per comunicare l’intenzione di trasferirsi all’estero.

Nascita di un figlio

I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno un genitore italiano, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani.
Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.
L’iscrizione all’AIRE viene effettuata a cura del genitore, presentando al Consolato:

  • atto di nascita del figlio, debitamente tradotto in italiano
  • documentazione attestante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità o  passaporto o certificato cittadinanza italiana)
  • esatto e completo indirizzo estero
Aggiornamento dati AIRE

Il cittadino iscritto all’AIRE è obbligato a comunicare al Consolato qualsiasi:

  • trasferimento della propria residenza;
  • modifiche dello stato civile (matrimonio, divorzi)
  • morte di un familiare
  • nascita di un figlio
  • perdita cittadinanza italiana
  • rientro definitivo in Italia

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale, in caso di votazioni.

Diritto al voto all'estero

I cittadini regolarmente iscritti all’AIRE, hanno il diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia e sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali tenute dai comuni italiani.

Elezioni Amministrative

(Sindaco – Provincia – Regione)
Per questo tipo di consultazioni i residenti all’estero per esercitare il proprio diritto al voto devono rientrare in Italia e recarsi presso il comune di iscrizione Aire presentandosi al seggio elettorale muniti di documento d’identità e tessera elettorale.
Vengono avvisati della consultazione mediante cartolina postale.

Elezioni Parlamento Europeo spettanti all’Italia

Gli elettori residenti nell’Unione Europea ricevono dal Ministero dell’Interno un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti in loco nel paese di residenza.
Gli elettori italiani residenti in paesi extra Unione Europea  ricevono invece la cartolina-avviso per il rientro in Italia ai fini di esercitare il proprio voto.

Parlamento Italiano e Referendum

Con una recente normativa sono state istituite apposite circoscrizioni estere per l’elezione di 6 senatori e 12 deputati.
I cittadini residenti all’estero possono esprimere il proprio voto per corrispondenza.
L’elettore riceverà un plico dal Consolato, contenente le schede elettorali e una busta affrancata per la rispedizione seguente al proprio consolato.

Chi, in occasione delle elezioni politiche o referendum, voglia rientrare in Italia per votare, rinunciando al voto per posta, deve entro il 31 dicembre dell’anno precedente alle elezioni o entro 35 giorni dalla data delle consultazioni, darne comunicazione scritta al competente consolato di voler optare per il voto in Italia.