(artt. 707-708 del Codice della Navigazione Aerea)
Ai sensi del comma 1 dell’art. 707 del Codice della Navigazione l’Enac ha il compito di individuare le zone, situate nelle aree limitrofe agli scali aeroportuali, da sottoporre a vincolo, stabilendone le limitazioni relative agli ostacoli ed ai potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, conformemente alla normativa tecnica internazionale.
Le Mappe di Vincolo costituiscono lo strumento operativo essenziale per evitare la realizzazione di nuove edificazioni in contrasto con le superfici degli ostacoli alla navigazione aerea.
Tali Mappe, inoltre, definiscono le aree limitrofe agli aeroporti da sottoporre a vincolo per quanto riguarda ulteriori potenziali pericoli per la navigazione aerea. L’art. 711 del Codice della Navigazione prescrive che la realizzazione di opere e l’esercizio di attività che costituiscono un potenziale pericolo alla navigazione aerea sono subordinati all’autorizzazione di ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.
I Comuni interessati dai vincoli citati, in presenza di richieste riguardanti l’esercizio di nuove attività e/o realizzazione di nuovi manufatti, la cui tipologia e relativa ubicazione sono ricomprese negli elaborati sotto riportati, dovranno valutare autonomamente eventuali condizioni di evidente incompatibilità, non autorizzando in tali casi l’opera o l’attività richiesta o, in alternativa, acquisire la preventiva autorizzazione di ENAC, che valuterà la sussistenza di condizioni di potenziale pericolo per la navigazione aerea e l’accettabilità del livello associato di rischio, che deriverebbero dalla presenza dell’attività o della costruzione oggetto di richiesta.