L’art.43 - c.2bis - della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., così come introdotto dalla L.R. n. 4/2008, prevede che “gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità”;
I fondi derivanti dalla maggiorazione sono da destinare al miglioramento delle aree verdi esistenti, alla riqualificazione ambientale delle sponde dei canali (anche accompagnati da piste ciclo pedonali), oltre che per formazione di aree umide o ambienti naturali. L’obiettivo è valorizzare e salvaguardare il sistema paesaggistico e ambientale, comprendendo anche interventi di compensazione e il potenziamento del verde comunale;
La maggiorazione del contributo si applica unicamente per le nuove costruzioni nelle aree agricole nello stato di fatto, indipendentemente dalla relativa destinazione urbanistica, così come individuate dalla cartografia predisposta dalla Regione Lombardia (Destinazioni d’uso del suolo – DUSAF 2.0)
I Comuni potranno utilizzare le maggiorazioni del contributo di costruzione per interventi di compensazione e potenziamento del verde comunale e, nel caso tali somme non siano impegnate entro tre anni dalla loro riscossione, confluiranno nel fondo di cui sopra mediante versamento alla tesoreria regionale;
Qualsiasi intervento di nuova costruzione nelle suddette aree agricole omporterà la corresponsione di un contributo di costruzione maggiorato, in ragione del 5% da applicarsi per tutte le aree identificate dalla cartografia predisposta da Regione Lombardia.