Riferimenti normativi:
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 5, c. 1 - c. 2
L. 7 agosto 19903, n. 241 - Art. 2, c. 9
Determinazione ANAC 1309/2016
Accesso civico "semplice"
L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, sostanzia il diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della trasparenza.
Il Responsabile della trasparenza è il Segretario Comunale.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni (D. Lgs. 104/2010, art. 116).
Per il modulo di richiesta vedere al termine della parte testuale.
Accesso civico "generalizzato" (FOIA)
Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.
Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.
Le modalità di presentazione dell’istanza sono contenute nel Regolamento riportato sotto.
L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici della Città per esprimersi.
Si avvisa inoltre che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere forniti decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione del Comune di approvazione dell’accesso.
Entrambe le tipologie di accesso sono normate dal sottostante regolamento e va utilizzata l'apposita modulistica riportata qui sotto.